Inadempimento del preliminare di compravendita

Il contratto preliminare è un contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare, in futuro, un contratto definitivo.

Il preliminare si utilizza prevalentemente in ambito immobiliare per pattuire le condizioni della vendita e, dato il valore degli immobili, garantire la serietà delle intenzioni delle parti.

Spesso il preliminare prevede il versamento di una caparra (art. 1385 c.c.), la cui funzione è quella di tutela preventiva del credito e di rafforzamento del contratto.
Nel momento in cui è inadempiente chi versa la caparra, l’altra parte recedere dal contratto e trattenerla.
Quando, invece, è inadempiente la parte che la riceve, l’altra può recedere dal contratto e esigere il doppio della caparra.

Se, invece, la parte non inadempiente ha interesse a richiedere la risoluzione del contratto, potrà chiedere il risaricimento del danno patito.

Se, infine, la parte non inadempiente preferisce richiedere l’esecuzione del contratto, la Legge le mette a disposizione uno strumento particolare che è l’esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.).

Tale norma prevede che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso“.

Nel caso di preliminare di compravendita, la sentenza disporrà il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto del contratto preliminare.