Successione ereditaria

Dall’intreccio dei rapporti e relazioni familiari scaturiscono diritti ed obblighi reciproci tra i componenti della famiglia: ad esempio, quando si parla di famiglia in senso ampio, comprensiva quindi dei parenti ed affini, essa assume rilievo, oltre che per questioni riguardanti l’eredità, per il diritto e il reciproco dovere di assistenza che grava sui suoi membri, allorché una persona versa in stato di bisogno, ossia quando, per i motivi più disparati, non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; in tal caso ha diritto a chiedere gli alimenti ai membri della sua famiglia.

La successione a causa di morte è un istituto giuridico dell’ordinamento italiano che si verifica quando un patrimonio o comunque un insieme di beni e/o diritti sia rimasto privo di titolare per effetto della sua morte. Costituisce uno dei casi di successione universale.

La successione è legittima se non c’è testamento, testamentaria se c’è, e necessaria se c’è il testamento ma questo non rispetta la legge. Infatti, alcuni tipi di eredi (per esempio i figli) non possono essere privati di una quota di beni del defunto neppure se lo stesso avesse voluto.

Il testamento viene definito dalla legge come atto revocabile con il quale taluno dispone per il tempo che egli abbia cessato di esistere di tutte le sostanze o parti di esse.
Esistono tre tipi differenti di testamento, che sono:

  • testamento olografo
  • testamento pubblico;
  • testamento segreto.

L’eredità si acquista solo con l’accettazione, che è un atto unilaterale con cui il chiamato esprime la volontà di divenire erede, ed è puro e irrevocabile (a differenza di questa, vi è il legato, ovvero un tipo di successione a titolo particolare con cui per testamento si acquistano singoli beni staccati dall’eredità complessiva, che si acquista senza accettazione).

Con la successione un soggetto può ereditare anche i debiti del defunto e risponderne quindi illimitatamente; per evitare ciò la legge mette a disposizione l’accettazione con beneficio di inventario, grazie alla quale si tiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede.

Apertura della successione: la successione universale si apre al momento della morte nell’ultimo domicilio del defunto. La data di morte è quella risultante dall’atto di morte iscritto nei registri dello stato civile, nel caso in cui non vi sia stata la trascrizione può essere utilizzato qualunque mezzo per darne prova.

La morte di una persona, di per sé comporta la successione, ma per parlare di devoluzione ereditaria è necessaria sia la morte sia l’accettazione da parte dei chiamati all’eredità.
La devoluzione può essere di due tipi: legale o testamentaria.

La devoluzione legale comprende sia la successione legittima sia la successione necessaria, ed in particolare si ha:

  1. successione legittima nel caso in cui:
    • il de cuius non abbia fatto testamento;
    • pur avendo fatto testamento non abbia disposto della quota di legittima.
  2. Si ha invece successione necessaria quando:
    • il de cuius pur avendo fatto testamento ha escluso uno o più legittimari;
    • in vita erano state effettuate donazioni tali da pregiudicare i diritti dei futuri eredi.

Ne consegue che il testatore non può liberamente disporre di tutti i suoi beni ma solo di una quota disponibile; la quota di riserva (o legittimaria) spetterà ai relativi soggetti titolari.

Inoltre, è necessario che le persone chiamate all’eredità abbiano la capacità di succedere e che non siano indegne (peraltro possono succedere non solo le persone nate e concepite al momento della morte del de cuius, ma anche eventuali nascituri di una persona vivente al momento della morte del defunto).

I casi di indegnità sono i seguenti:

  1. chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale;
  2. chi ha commesso, in danno di una tale persona, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio;
  3. chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosamente in un giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
  4. chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento o l’ha impedita;
  5. chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
  6. chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Come detto in precedenza, per parlare di successione è necessaria non solo la morte, ma anche l’accettazione dell’eredità. L’accettazione è un “atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale” (art. 1324 cc) e può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario. Si ha un’accettazione pura e semplice quando a seguito dell’accettazione si realizza una commistione tra l’eredità ricevuta e il patrimonio dell’erede. Pertanto, i creditori dell’erede potranno rifarsi anche nei confronti dell’eredità.

L’accettazione con beneficio d’inventario è invece un’accettazione intra vires del de cuius, che permette di non confondere il patrimonio del defunto con quello dell’erede, in modo che i creditori si possano soddisfare solamente entro l’attivo ereditario, e non possano aggredire il patrimonio personale dell’erede.