CODICE DELLA STRADA: l’utilizzo del cellulare senza auricolare / viva voce e mancata contestazione immediata: nullità della sanzione?

La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla legittimità dell’utilizzo del dispositivo mobile durante la guida senza l’utilizzo del viva voce e/o degli auricolari.

Trattasi dell’ordinanza nr. 10840/2019.

Il caso trae origine da un’impugnazione avverso il verbale con il quale il ricorrente veniva sanzionato al pagamento di una pena pecuniaria per la violazione dell’art. 173 commi 2 e 3 bis del Codice della strada per l’utilizzo, appunto, del telefono cellulare privo di viva voce, né dotato di auricolare durante la circolazione.

Per il ricorrente l’ordinanza doveva essere dichiarata nulla per omessa audizione e/o carente motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata.

Le doglianze mosse sono state rigettate sia in primo grado che in appello innanzi al Tribunale, giungendo così sino in Cassazione.  

In particolare, il ricorrente lamentava come il giudice dell’appello non avesse esaminato il motivo di impugnazione circa l’omessa motivazione sulla contestazione immediata della pretesa infrazione (guida con uso di cellulare) che necessitava, appunto, di contestazione immediata, salvo l’indicazione da parte del soggetto accertatore delle ragioni della sua impossibilità.

Nel provvedimento, però, veniva motivata tale inattuabilità con la “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza”.

Gli ermellini, però, hanno avallato le determinazioni del giudice dell’appello e ritenuto il procedimento irrogativo della sanzione regolare:

1) l’inattuabilità dell’arresto del veicolo è stata considerata motivazione adeguata e congrua, evidenziando come l’organo giudicante non sia abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza e di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A.;

2) inoltre, con riguardo alla mancata audizione, lamentata dal ricorrente, la Corte ha avuto modi di precisare come ciò non comporti la nullità del provvedimento.

Il ricorso è stato pertanto rigettato.  

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