Citazione del testimone

La richiedente riferiva di aver ricevuto un atto di citazione in qualità di testimone per un processo civile, ed affermava che il processo si sarebbe svolte in un’altra regione.
Per lei, il viaggio per raggiungere il luogo del processo sarebbe stato eccessivamente oneroso e altrettanto problematico sarebbe stato per lei assentarsi dal lavoro.

La risposta
Le norme che disciplinano la citazione dei testimoni sono contenute nel Codice di procedura civile, agli artt. 244 e ss.
Tali norme dispongono che, nel caso un testimone regolarmente citato non compaia, il Giudice possa ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento coatto, condannandolo altresì ad una sanzione pecuniaria non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 1.000,00 per la mancata comparizione senza giusto motivo.
Tale norma è posta a tutela dell’interesse pubblico insito nel processo che prevale sull’interesse del singolo.
Ovviamente a seconda delle richieste delle parti (e di quanto valutino essenziale l’audizione del testimone) il Giudice potrà prendere uno dei provvedimenti di cui sopra ovvero procedere all’audizione di altri testi.

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