Cessione del contratto

Il richiedente riferiva di aver ceduto un contratto di locazione ad uso commerciale, ma che il locatore non aveva liberato il fideiussore originario.
Chiedeva se un comportamento del genere fosse lecito.

La risposta
La disciplina della cessione del contratto è dettata dal Codice civile agli artt. 1406 e ss.

Tali norme prevedono che condizione per la cessione del contratto sia il consenso del contraente ceduto (nel Suo caso il locatore).

L’art. 1408 c.c. dispone in ordine ai rapporti tra cedente e ceduto.

Ai sensi di tale normativa il cedente è liberato dalle obbligazioni nascenti dal contratto ceduto dal momento in cui la cessione diviene efficace.

Il secondo comma dell’art. 1408 c.c., però, prevede la possibilità di non liberare il cedente dalle obbligazioni contrattuali, sino a che il cessionario (colui al quale il contratto viene ceduto) non le abbia adempiute.

Per verificare, quindi, se il comportamento del proprietario sia o meno legittimo sarebbe necessario esaminare la cessione del contratto.

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