Appellabilità delle sentenze

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’articolo 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia
” (Art. 339 cp.c.)

Tradizionalmente l’appello viene definito come un mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze, la cui proposizione nei termini di legge impedisce la formazione del giudicato; a critica libera, ovvero a motivi illimitati, poiché per suo tramite si possono denunciare al giudice superiore tutti i vizi della sentenza impugnata, siano essi in iudicando o in procedendo; con effetto devolutivo, se pur nei limiti della domanda d’appello (tantum devolutum quantum appellatum), poiché introduce un giudizio nel quale il giudice conosce lo stesso rapporto sostanziale controverso in primo grado; a carattere sostitutivo, perché, sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, è diretto ad ottenere una decisione nuova che si sostituisce alla sentenza impugnata.

Questo fa sì che l’appello non si riduca ad essere un mero esame della sentenza impugnata, ma introduca un giudizio, c.d. di secondo grado, nel quale viene tendenzialmente rinnovato, con l’esclusione di quei capi o punti della sentenza che non siano investiti dall’appello, l’esame della causa svolto in primo grado.

L’appello è lo strumento volto a realizzare la garanzia soggettiva dell’impugnazione, riconosciuta nell’art. 24, 2° co., Cost.: nel diritto di difesa deve essere compresa anche la possibilità di ottenere il riesame della causa da parte di un giudice diverso da quello che ha emanato la sentenza.

Chiedi un parere per l’appello.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *