Pace fiscale

Di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni in materia di “pacificazione fiscale”, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.L. 23.10.2018 n. 119.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1)

Il contribuente potrà definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, versando le sole imposte, senza sanzioni e interessi, purché non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, per regolarizzare le violazioni in materia di:

– imposte sui redditi e relative addizionali,

– contributi previdenziali e ritenute,

– imposte sostitutive,

– Irap,

– Ivie e Ivafe,

– Iva.

Apposita dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31/5/2019.

Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2)

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per il ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il versamento potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (art. 3)

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017, potranno essere estinti senza sanzioni e somme aggiuntive, in unica soluzione entro il 31.7.2019 o in un massimo di dieci rate alle scadenze 31.7 e 30.11 a partire dal 2019.

L’agente della riscossione fornirà ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

La dichiarazione di definizione dovrà essere presentata entro il 30/4/2019.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4)

I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010, saranno automaticamente annullati.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art.6)

Le controversie tributarie contro l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione) potranno essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

L’importo è ridotto al:

– 50% se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado;

– 20% se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in secondo grado.

In caso di liti sulle sole sanzioni, la definizione avverrà con il pagamento del 40% del valore (percentuale ridotta al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia).

Apposita domanda dovrà essere presentata entro il 31.5.2019.

Il versamento, se l’importo dovuto è maggiore di 1000 euro, potrà avvenire in un massimo di venti rate trimestrali (5 anni).

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Per una consulenza sulle opportunità della pace fiscale:

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Commenti

2 risposte a “Pace fiscale”

  1. Avatar Antonio

    E’ arrivata oggi 30 10 18 preavviso ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate, evidentemenete il preavviso è stato emesso prima del 24 10 2018 data di approvazione del DM su Pace Fiscale, quale è il mio comportamento e posso aderire alla Pace Fiscale? Grazie

    1. Avatar Matteo Bertocchi

      La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto dell’Agente della Riscossione.
      Il Suo caso potrebbe rientrare nella disciplina prevista dall’art. 3 del decreto se il carico fosse stato affidato entro il 31.12.17.
      Sono a disposizione per una consulenza al riguardo.
      Per prenotare un incontro può chiamare il numero verde 800975125.
      Cordialità.

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