20 Maggio 2013

  • Esecuzione forzata

    Per poter procedere all’esecuzione forzata, ossia al soddisfacimento in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore, è necessario disporre di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile. L’art. 474 c.p.c. elenca i titoli esecutivi che sono: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce…

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